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Legge 01/08/2002 n. 166-La Legge 23 gennaio 1992, n. 32 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 1992, n. 23, reca: Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con Decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76. - Il testo dell'art. 8 del Decreto-Legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla Legge 30 marzo 1998, n. 61 č il seguente: "Art. 8 (Interventi sui beni culturali). 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, il commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2669 del 1 ottobre 1997, con la collaborazione del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche, di tecnici delle regioni e degli enti locali e, ove occorra, dei Vigili del fuoco, completa il rilevamento analitico dei danni causati dalla crisi sismica al patrimonio culturale. 2. Il commissario delegato di cui al comma 1 completa gli interventi urgenti nei limiti degli stanziamenti assegnati con le ordinanze di cui all'art. 1 e con l'art. 2, comma 2, del Decreto-Legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 1997, n. 434, e, comunque, nel termine della durata dello stato di emergenza. 3. Sulla base dei dati di cui al comma 1, le regioni, d'intesa con il commissario delegato di cui al comma 1, sentiti i comuni interessati, avvalendosi anche dei comitati tecnico-scientifici di cui all'art. 2, comma 5, predispongono un piano di interventi di ripristino, recupero e restauro del patrimonio culturale danneggiato dalla crisi sismica. Predispongono, altresė, un piano finanziario nei limiti delle risorse destinate allo scopo ai sensi dell'art. 2, comma 2, nonchč degli stanziamenti di cui al comma 4 e dei contributi di privati e di enti pubblici. Nel piano sono individuati i soggetti pubblici o privati attuatori degli interventi, che di norma sono i soggetti proprietari, e sono ricompresi gli interventi urgenti disposti dagli enti locali, i cui oneri eccedenti le disponibilitā di cui al comma 2 sono a carico delle risorse di cui all'art. 15, comma 1. Il piano deve assicurare, anche attraverso un intervento stralcio prioritario, il coordinamento e la contemporaneitā dei lavori di recupero dei beni culturali danneggiati dal terremoto e di quelli relativi agli stessi beni previsti dalla Legge 7 agosto 1997, n. 270. A tal fine agli interventi finanziati dalla citata Legge n. 270 del 1997 nei comuni terremotati delle regioni Marche e Umbria si applicano le procedure di cui all'art. 14. 3-bis. Per il recupero degli edifici monumentali privati danneggiati dalla crisi sismica, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 4, possono essere concessi contributi per gli altri interventi di restauro ai sensi e con le modalitā di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 3 della Legge 21 dicembre 1961, n. 1552, come modificato dall'art. 5 della Legge 8 ottobre 1997, n. 352. 4. Per gli interventi da attuarsi da parte del Ministero per i beni culturali e ambientali, il soprintendente per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Umbria e il soprintendente per i beni ambientali e architettonici delle Marche sono autorizzati a contrarre mutui ventennali con la Banca europea degli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali ed esteri, nel limite di impegno annuo, a decorrere dal 1999 fino al 2018, di lire 15 miliardi. I proventi dei mutui affluiscono direttamente alle contabilitā speciali intestate agli stessi soprintendenti; tali modalitā si applicano anche alle operazioni finanziarie di cui all'art. 1, comma 9, del De- creto-Legge 6 maggio 1997, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 luglio 1997, n. 203. Al relativo onere per gli anni 1999 e 2000 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 19982000, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali. All'art. 8, comma 1, della Legge 8 ottobre 1997, n. 352, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 7 della Legge 11 agosto 1991, n. 266. 6. I soprintendenti delle Marche e dell'Umbria sono autorizzati ad aprire un conto corrente bancario presso istituti di credito ove far affluire contributi di enti e di privati destinati al restauro dei beni culturali danneggiati dal sisma. L'istituto bancario provvede, non oltre i cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle relative somme alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato per essere riassegnate alle pertinenti unitā previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali ed essere poste a disposizione delle competenti soprintendenze. 7. Il Ministero per i beni e le attivitā culturali provvede a potenziare il personale delle soprintendenze e dell'Ufficio del commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2669 del 1 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 dell'8 ottobre 1997, a tale fine č autorizzata, nel limite massimo del 3 per cento degli stanziamenti di cui al comma 4, e comunque nel limite delle complessive disponibilitā di cui al medesimo comma 4, l'applicazione delle misure di potenziamento previste dall'art. 14, comma 14, nonchč di altre misure necessarie al pieno funzionamento degli uffici con riferimento alle attivitā connesse alla ricostruzione ivi compresi distacchi temporanei da altre soprintendenze". Art. 43. (Ulteriori disposizioni per garantire gli interventi nelle zone del Belice colpite dal sisma del 1968) 1. Ai fini dell'utilizzazione delle risorse esistenti per gli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della Legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziati dalla tabella 3 allegata all'articolo 54 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati nei limiti delle disponibilitā in essere a contrarre mutui quindicennali, secondo criteri e modalitā stabiliti con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Il trasferimento in proprietā delle aree assegnate ai privati, ai sensi del secondo comma dell'articolo 4 del Decreto-Legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 marzo 1968, n. 241, č disposto, dopo l'ultimazione dei lavori, con ordinanza del sindaco. 3. Gli atti, contratti, documenti e formalitā occorrenti per la ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei comuni della valle del Belice, colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968, sono esenti dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali nonchč dalle tasse di concessione governativa. Le esenzioni decorrono dal 1š gennaio 1968 fino al 31 dicembre 2002 e non si fa luogo a restituzione di eventuali imposte giā pagate. 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 3 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Note all'art. 43: - Il testo dell'art. 17, comma 5 della Legge 11 marzo 1988, n. 67 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1988) č il seguente: "5. Per consentire il completamento degli interventi a carico dello Stato e per la ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968, le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 6, comma 3, della Legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono incrementate ai sensi dell'art. 36 della Legge 7 marzo 1981, n. 64, della complessiva somma di lire 800 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi nell'anno 1988, di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992". - Si riporta la parte della tabella 3, relativa ai finanziamenti disposti, allegata all'art. 54 della Legge 23 dicembre 199, n. 488 dell'art. 17, comma 5 della Legge 11 marzo 1988, n. 67 ricostruzione nelle zone colpite da eventi sismici (Belice): tesoro bilancio e programmazione economica 7.2.1.7 5.000 - 2015 cap. 8573 5.000 2016". - Il testo dell'art. 30 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 č il seguente: "Art. 30 (Convenzioni). - 1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo. 4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti". -Il testo del secondo comma dell'art. 4 del Decreto-Legge 27 febbraio 1968, n. 79, recante ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 marzo 1968, n. 241 č il seguente: "In tali casi, ai proprietari dei fabbricati da ricostruire viene assegnata gratuitamente in proprietā l'area necessaria e vengono estese le agevolazioni previste dall'art. 3 del presente Decreto". Art. 44. (Modifiche all'articolo 120 del testo unico di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 1. All'articolo 120 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni a) il comma 2 č sostituito dal seguente: "2. Le societā di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione degli immobili interessati dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione degli stessi. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del comune" b) il comma 3 č sostituito dal seguente: "3. Gli immobili interessati dall'intervento di trasformazione sono indivi duati con delibera del consiglio comunale. L'individuazione degli immobili equivale a dichiarazione di pubblica utilitā, anche per gli immobili non interessati da opere pubbliche. Gli immobili di proprietā degli enti locali interessati dall'intervento possono essere conferiti alla societā anche a titolo di concessione". Note all'art. 44: -Il testo vigente dell'art. 120 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, come modificato dalla Legge qui pubblicata č il seguente: "Art. 120 (Societā di trasformazione urbana). -
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